- Progettazione comunitaria
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Forniamo agli operatori non residenti che vogliono identificarsi direttamente ai fini IVA nel nostro Paese o che devono chiedere rimborso ai sensi degli artt. 30, comma 3, lettera e) e 38-ter del D.P.R. 633/72 le seguenti prestazioni professionali:
- Consulenza specifica
- Predisposizione delle modulistica relativa e della documentazione da allegare
- Presentazione della Pratica al Centro operativo di Pescara, Area Controlli
- Monitoraggio della pratica fino alla evasione della stessa
IDENTIFICAZIONE DIRETTA E RIMBORSI IVA PER I NON RESIDENTI
I contribuenti non residenti esercenti attività di impresa, arte o professione che intendono porre in essere operazioni rilevanti ai fini Iva in Italia e che non operano attraverso una stabile organizzazione possono nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente.
La nomina del rappresentante fiscale deve avvenire anteriormente al compimento dell’operazione imponibile a mezzo di atto pubblico, scrittura privata autenticata o lettera annotata in apposito registro da presentare presso l’Ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante. Il non residente, al quale viene attribuito un numero di partita Iva, assolve tutti gli obblighi IVA (fatturazione, registrazione, presentazione della dichiarazione Iva) attraverso il rappresentante fiscale.
In alternativa i soggetti residenti in un altro Stato membro della UE o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta possono scegliere di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti che derivano dall’applicazione di tale tributo direttamente identificandosi ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. 633/72. Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione del 5 dicembre 2003 n. 220/E non risultano ancora conclusi i suddetti accordi tra l’Italia ed i Paesi terzi con la conseguenza che, al momento, nessun contribuente di un Paese extra UE può utilizzare il sistema di identificazione diretta.
Per identificarsi il contribuente non residente deve compilare l’apposito modello anagrafico (modello ANR-2) disponibile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
Le dichiarazioni devono essere presentate esclusivamente all’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara, Area Controlli – Servizio identificazione non residenti, Via Rio Sparto n. 21, 65129 Pescara, direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) o a mezzo di servizio postale mediante raccomandata, allegando copia di un documento d’identità del dichiarante nonché certificato che attesti la qualità di soggetto passivo agli effetti dell’Iva posseduta nello stato di appartenenza, certificato rilasciato dalla Camera di commercio, traduzione sottoscritta delle predette certificazioni e copia del documento d’identità del soggetto che ha eseguito la traduzione. Ai non residenti viene così attribuito dall’ufficio un numero di partita Iva che consente loro di operare senza l’ausilio del rappresentante fiscale.
Le dichiarazioni di variazioni dati e le dichiarazioni per la cessazione dell’attività possono essere presentate anche in via telematica dal soggetto stesso o da un intermediario abilitato.
Entrambe tali procedure permettono di richiedere il rimborso per l’eventuale eccedenza detraibile nei modi ordinari ai sensi dell’art. 30, comma 3, lettera e) del D.P.R. 633/72 purchè l’importo sia superiore ad euro 2.582,28 e risulti dalla dichiarazione Iva annuale ed indipendentemente dalle altre condizioni ivi indicate (aliquota media, minore eccedenza del triennio ecc.).
La citata lettera e) non viene, invece, richiamata dall’articolo 38-bis del D.P.R. 633/72: il rappresentante fiscale o il soggetto non residente identificato non possono chiedere il rimborso infrannuale.
Dal 1° gennaio 2006 i contribuenti che si sono direttamente identificati devono presentare l’eventuale richiesta di rimborso (modello VR) entro i termini ordinari al Concessionario della Riscossione di Pescara, Servizio Nazionale della Riscossione SO.GE.T. S.p.A., Via Chieti n. 16/18, 65100 Pescara, utilizzando un conto estero e la garanzia rilasciata da un’impresa di assicurazione, una banca o un intermediario comunitario.
In caso di nomina di rappresentante legale, invece, la competenza si determina in base alla sede legale di quest’ultimo.
Gli operatori economici residenti negli stati membri della UE ed extra UE (Svizzera e Norvegia) possono recuperare l’Iva assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni mobili e/o di prestazioni di servizi (semprechè la relativa imposta risulti detraibile secondo le regole ordinarie) presentando istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38-ter del DPR 633/72.
Possono avvalersi di tale procedura i soggetti non residenti che:
- hanno la residenza ed il domicilio in uno stato estero ed ivi sono soggetti passivi d’imposta;
- non hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia e non sono identificati direttamente;
- non hanno effettuato nel periodo operazioni attive;
- non hanno acquistato o importato i beni e/o i servizi attraverso una stabile organizzazione (in tal caso è, infatti, la stabile organizzazione che provvede a richiedere il rimborso secondo le regole ordinarie).
La richiesta di rimborso deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce la richiesta compilando (in lingua italiana) il modello ministeriale IVA 79.
L’ufficio competente a ricevere l’istanza per l’Italia è il Centro operativo di Pescara, Via Rio Sparto n. 21, 65129 Pescara. Al modello Iva 79 devono, inoltre, essere allegati:
- un attestato rilasciato dall’amministrazione dello stato membro nel quale risiede il richiedente, dal quale risulti la qualità di soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto in tale stato;
- gli originali delle fatture o dei documenti d’importazione comprovanti l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto di cui si chiede il rimborso.